Controversie e covid 19: la mediazione come soluzione

Corinne Isoni

Non c’è dubbio che l’emergenza pandemica in corso abbia cambiato tantissime nostre abitudini, dalle più semplici, come quella di stringere la mano a qualcuno, a quelle più complesse.

E, infatti, il COVID 19, ha anche determinato l’insorgere di non poche problematiche a livello giuridico.

E oltre al gran numero di controversie esistenti se ne sono aggiunte tante altre, che sono sorte proprio in virtù dell’emergenza pandemica.

Si pensi ad esempio, a tutti quei conflitti che nascono da rapporti di natura contrattuale e dalle obbligazioni che ne discendono. Un piccolissimo e non esaustivo esempio sono le prestazioni che le agenzie di viaggio e turistiche non sono riuscite a eseguire per la chiusura dei porti o degli aeroporti oppure a tutti i casi di impossibilità di pagare canoni di locazione, stante le chiusure di molte attività commerciali.

E sicuramente, il nostro legislatore, ben consapevole della possibile crescita del contenzioso civile, è intervenuto inserendo una nuova tipologia di mediazione obbligatoria.

A tal proposito, dunque, il DLgs. 28/2010 è stato modificato, e all’art. 5 è stato inserito un nuovo comma il comma 6-ter che recita testualmente: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.

So che ora la domanda sorgerà spontanea: e, dunque, in quali casi la mediazione è condizione di procedibilità?

Vediamoli insieme, partendo dal presupposto che la norma in commento non è di facile interpretazione, non esplicitando le fattispecie per cui la mediazione è da ritenersi obbligatoria.

In questo possono, tuttavia, venirci in aiuto, le interpretazioni fornite dagli studiosi della materia e l’esperienza degli operatori del settore, in primis del nostro Centro di Risoluzione dei Conflitti.

Dunque, tra le controversie derivanti da emergenza da COVID, possiamo certamente annoverare:

  • risoluzione del contratto per inadempimento del debitore o inesatto o tardivo adempimento;
  • risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
  • risoluzione del contratto per eccessiva onerosità;
  • esercizio del diritto di recesso;
  • risarcimento del danno per inadempimento del contratto o tardivo adempimento dello stesso.
  • in generale, in tutti i casi in cui l’inadempimento totale o parziale del rapporto contrattuale sia diretta conseguenza del rispetto delle misure di contenimento della pandemia emanate sia a livello nazionale che regionale o locale, sia di carattere legislativo che amministrativo o regolamentare.

Su tale aspetto sistematico, si desidera sottolineare come al fine di evitare difficoltà interpretative, sarebbe stato opportuno prevedere per tutte le obbligazioni ex contractu il regime della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Questa scelta, oltre a sgombrare ogni dubbio, poteva rappresentare altresì una opportunità per incrementare ulteriormente l’effetto dell’attivo del contenzioso del nostro paese.

Chiarito ciò e andando ora a verificare gli aspetti operativi, si è osservato, in sede di primi commenti, come a proporre la domanda giudiziale, nella maggior parte dei casi, sarebbe il creditore, con la conseguenza che, non potendo conoscere questi le difese del convenuto, la domanda stessa non sarebbe soggetta all’obbligo di preventivo svolgimento della mediazione.

Si ritene che in questi casi si debba, necessariamente, far riferimento a quanto disposto dall’art. 5, co. 4, D.lgs 28/2010.

Quindi, proposta la domanda dal attore, laddove il convenuto, costituendosi, eccepisca di non aver potuto adempiere, o di non averlo potuto fare esattamente, in virtù delle misure di contenimento, il giudice dovrebbe dare alle parti il termine per il deposito dell’istanza di mediazione.

Nessun problema, ovviamente, si pone nel caso in cui l’iniziativa venga assunta dal debitore, ipotesi possibile in caso di richiesta di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità. Ovviamente, in questi casi, la mediazione dove necessariamente essere svolta ante causa onde evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda.

Per un parere totalmente gratuito sulle controversie derivanti dall’emergenza pandemica, puoi contattarci scrivendo qua.