Responsabilità professionale: quale strumento migliore della mediazione?

Corinne Isoni

Ci piace l’idea di partire dal presupposto che chi non lavora non sbaglia, chi invece lavora è più probabile che possa sbagliare.

Quando si svolge una professione, che sia medica, tecnica o di qualsiasi altro genere, si può incorrere, inevitabilmente in qualche errore.

Ed ecco allora che si parla di responsabilità e più precisamente di responsabilità professionale. La responsabilità professionale è una forma di responsabilità che può essere fatta valere nei confronti di tutti i professionisti, per i danni eventualmente causati ai propri clienti o assistiti.

In questi anni di esperienza nel nostro centro di risoluzione dei conflitti, è capitato spesso di occuparci di questo genere di controversie.

Abbiamo notato che la mediazione, pur non essendo (nella maggior parte dei casi, tranne un’eccezione di cui parleremo presto), una materia obbligatoria, la negoziazione ha una probabilità di riuscita positiva molto alta.

I motivi sono tanti, ma sicuramente c’è la volontà da entrambe le parti di avere dei chiarimenti e delle delucidazioni sul rapporto intercorso. Cosa, molto difficile da ottenere in un giudizio ordinario.

Inoltre, il dovere di riservatezza, punto cardine della mediazione, che investe tutte le parti del procedimento, incluso, ovviamente, anche il mediatore, è un principio che in questi casi gioca un ruolo fondamentale.

Sapere che tutto ciò che emerge dagli incontri di mediazione non può essere, in alcun modo, divulgato è un qualcosa che aiuta tantissimo le parti ad esprimersi liberamente e ha raccontare, senza filtri, ciò che è accaduto.

Inoltre, alto questione che ci aiuta a valutare la mediazione, anche in questi casi, come una opportunità da non sprecare, sono i costi e i tempi ridotti.

Si pensi, ad esempio, che l’esborso iniziale è solo pari a 40 euro + Iva, per le controversie di valore fino a 250.000 euro, e 80 euro + IVA per quelle di valore superiore.

Dunque, rivolgersi a un organismo competente territorialmente, può essere veramente una opportunità da non farsi scappare.

Ma ritornando al tema della responsabilità professionale, ricordiamo che l’azione per far valere una forma di responsabilità professionale si prescrive in dieci anni e ciò in ragione del fatto che la stessa trova la sua fonte in un contratto stipulato tra il professionista e il proprio cliente o assistito e, quindi, è una responsabilità di natura contrattuale, assoggettata all’ordinario termine prescrizionale decennale.

Preme anche sottolineare che,  come chiarito dalla Corte di cassazione con la pronuncia numero 8703/2016, la prescrizione inizia a decorrere “non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente il danno e tale evento si manifesta all’esterno, divenendo così oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato”.

Responsabilità professionale medica.

All’inizio dell’articolo abbiamo detto che per le controversie in tema di responsabilità professionale la mediazione non è materia obbligatoria, per cui non è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. Tuttavia, vi è un’eccezione e questa è rappresentata dalla responsabilità professionale in materia medica. A tal proposito pare opportuno ricordare che la legge Gelli-Bianco n. 24/2017, all’articolo 8 statuisce che chi intende esercitare un’azione civile per chiedere il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, ai fini della procedibilità della domanda, deve preliminarmente proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile o, in alternativa, il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28/2010.

Infine, ai fini della prescrizione si ricorda che in questi casi abbiamo a che fare con una responsabilità di tipo contrattuale, con prescrizione decennale, per ciò che concerne la responsabilità della struttura sanitaria e del medico libero professionista ed extracontrattuale, con prescrizione quinquennale, la responsabilità del medico dipendente.

Per un parere totalmente gratuito sulle controversie da responsabilità professionale, puoi contattarci scrivendo qua.

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