Angela Nurra
La riforma della mediazione civile e commerciale è ora a regime. Infatti, ai procedimenti di mediazione avviati dal 30 giugno 2023 si applicano le ultime disposizioni contenute nel D.Lgs 149/2022, che modificano il decreto legislativo 28/2010.
Ricordiamo che lo scorso 28 febbraio sono entrate in vigore le prime modifiche al procedimento di mediazione apportate dalla riforma e che hanno interessato i seguenti aspetti:
- Mediazione in modalità telematica (art. 8-bis);
- Limitazione della responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione (art. 11 bis);
- Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis).
Vediamo ora insieme quali sono le ultime novità entrate in vigore lo scorso 30 giugno:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ESTENSIONE DELLE MATERIE
Il D.Lgs. 149/2022 attuativo della riforma civile, amplia le materie dell’art.5 del D.Lgs 28/2010 per le quali la mediazione è obbligatoria, pena l’improcedibilità della domanda.
Dunque, accanto a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari – l’attuale elenco prevede l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, anche per le controversie in materia di: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d’opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura.
CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA
Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5-sexies)
GRATUITO PATROCINIO
La riforma inserisce poi un nuovo capo II bis al D.gls 28/2010 dedicato al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, consentendo il gratuito patrocinio, quando è raggiunto l’accordo, per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato.
Per l’esenzione dalle spese di mediazione è necessario ottenere ammissione al gratuito patrocinio da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede l’organismo di mediazione (art. 15-bis e ss.)
Nessuna indennità è dovuta all’organismo dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 17 co.6).
I TERMINI DELLA PROCEDURA
Con la finalità di contrarre i tempi della procedura, entrano in vigore le novità sulla durata massima, stabilita in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza, mediante accordo scritto dalle parti. Il termine di tre mesi decorre dal deposito della domanda oppure, in caso di mediazione demandata, dalla scadenza fissata dal giudice. In ogni caso, il decorso del termine non è soggetto a sospensione feriale. (art. 6)
Il primo incontro dovrà tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.
SVOLGIMENTO INCONTRI DI MEDIAZIONE
Il nuovo comma 6 art. 8 d.lgs. 28/2010 prevede che fin dal primo incontro il mediatore si adoperi affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Scompare, quindi, il primo incontro c.d. “filtro”, in cui le parti erano chiamate ad esprimersi in ordine alla possibilità di procedere col tentativo di mediazione. L’attuale primo incontro, pertanto, è a tutti gli effetti un incontro di mediazione effettivo, caratterizzato dal confronto tra le parti sull’oggetto della controversia.
Pertanto, le indennità di mediazione saranno dovute dalle parti già dal primo incontro. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro;
Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
PARTECIPAZIONE DELLE PARTI
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. Soltanto in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
CONSULENZA TECNICA IN MEDIAZIONE (CTM)
Come noto, il rispetto del principio della riservatezza, è uno dei fondamenti della mediazione. Tale principio è stato introdotto a tutela delle parti, e dalle stesse può essere derogato, rientrando pienamente nella loro disponibilità negoziale.
Una delle ipotesi in cui la deroga al principio di riservatezza può essere applicata è il caso in cui venga espletata una Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM).
Tra le novità apportate dalla riforma Cartabia il comma 7 dell’art. 8 del d.lgs n. 28/2010, prevede che il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della relazione di ctm, in deroga al dovere di riservatezza di cui all’art. 9 d.lgs n. 28/2010. In tal caso, la relazione tecnica è valutata dal giudice alla pari di un atp o di una ctu preventiva ex artt. 696 e 696-bis cpc, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116, comma 1, cpc, .
I NUOVI INCENTIVI FISCALI
Aumentano gli importi riconosciuti alle parti sotto forma di credito d’imposta. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, il credito d’imposta, commisurato all’indennità corrisposta, viene elevato fino a concorrenza di 600,00 euro;
Inoltre le novità riguardano il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta nei seguenti casi:
– nella mediazione demandata dal giudice, è riconosciuto alle parti un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione;
– in caso di estinzione del giudizio a seguito della conclusione di un accordo in mediazione, alla parte è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato nel limite dell’importo versato e fino alla concorrenza di 518,00 euro;
I crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di 600,00 euro per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche.
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà;
Viene inoltre aumentato il valore massimo di esenzione dell’imposta di registro: il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente;
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Il nuovo art. 5 bis del D.Lgs 28/2010 stabilisce che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione.
Il regime successivo, è simile a quello dettato per la generalità dei casi, ossia: alla prima udienza il giudice, oltre a decidere a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi per il tentativo di mediazione.
Dunque, l’inerzia nel proporre la domanda di mediazione è sanzionata con l’improcedibilità della domanda, sicché, se all’udienza fissata il tentativo di mediazione non è stato esperito, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l’ottenimento del decreto, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
MEDIAZIONE ATTIVATA DAL GIUDICE
L’art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010, si pone in un’ottica di valorizzazione e incentivazione della mediazione demandata dal giudice.
Si conferma il potere del giudice, anche in sede di appello, di attivare, con ordinanza motivata, nella quale dare conto delle circostanze valutate quali: la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, un procedimento di mediazione fino alla precisazione delle conclusioni; la mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica, quindi, il regime dettato dall’art. 5.
Se la mediazione non viene esperita il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
NOVITA’ IN MATERIA CONDOMINIALE
L’amministratore di condominio potrà avviare, in virtù del nuovo art. 5 ter, la mediazione o prendervi parte senza dover necessariamente indire un’assemblea condominiale per ricevere una delega.
Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
FORMAZIONE DEI MAGISTRATI
I magistrati dovranno curare la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi.
La frequentazione di seminari e corsi, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato. Inoltre, le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali di categoria per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
I decreti attuativi della riforma, relativi in particolare ai nuovi tariffari del servizio di mediazione e alle modalità di riconoscimento del credito d’imposta, non sono ancora stati emanati ci si riserva pertanto di fornire nuove informazioni, a seguito della pubblicazione dei decreti o di orientamenti applicativi.